TUN: NATURA RETROATTIVA E PORTATA GENERALE OLTRE L’AMBITO DELLA RC AUTO E SANITARIA
Con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di notevole impatto sistematico in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, dichiarando la natura retroattiva e la portata generale della Tabella Unica nazionale (attuata con il d.P.R. n. 18/2025 in vigore dal 5 marzo) di cui all’art. 138 del Codice delle assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005), oltre la responsabilità civile da circolazione stradale e sanitaria.
L’art. 138 Cda, come modificato dal d.l. n. 1/2012, adotta una Tabella Unica con l’obiettivo di liquidare il danno biologico derivante da lesione di non lieve entità, garantendo criteri omogenei, equi e trasparenti in ambito assicurativo, in particolare nella RC auto; mentre la legge Gelli (l. n.24/ 2017) la prevede in relazione al risarcimento di danni non patrimoniali per RC sanitaria, stabilendo che i danni micropermanenti (1-9% di invalidità) siano risarciti secondo l’art. 139 Cda, mentre quelli macropermanenti (oltre il 9%) secondo l’art. 138 Cda.
Con la sentenza in esame, la Cassazione opera un ampliamento applicativo e temporale della suddetta Tabella, sancendo che essa abbia natura normativa e valore di parametro vincolante per la liquidazione del danno biologico permanente, come espressione attuativa di una previsione primaria.
Altresì, essa è vincolante anche per fattispecie di rilevanza prognostica diversa dalla responsabilità civile infortunistica, quale responsabilità medica o, più in generale, che comportino un pregiudizio all’integrità psico-fisica in genere.
Risulta, inoltre, che essa abbia effetto retroattivo relativamente a fatti lesivi verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto – secondo la Corte – la Tabella non introduce un nuovo regime, ma cristallizza un criterio già immanente nel sistema: la parità di trattamento risarcitorio su tutto il territorio nazionale. Il richiamo alla retroattività risulta coerente con il principio che la Tabella non innovi l’ordinamento, ma precisi criteri già presenti, in una logica di continuità interpretativa.
La sentenza segna anche un probabile declino della centralità delle tabelle elaborate dai Tribunali locali, quelle milanesi le più utilizzate: strumenti utili in assenza di parametri normativi, ma ormai suscettibili di essere sostituiti da un sistema legale avente efficacia cogente. Ne deriva un ridimensionamento del margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
La decisione impatterà, inevitabilmente, anche sulla gestione del contenzioso civile, imponendo un parametro legale unificato per la quantificazione del danno alla persona, anche in cause ancora pendenti. In prospettiva, ciò potrebbe contribuire ad una riduzione del contenzioso e ad una maggiore prevedibilità delle decisioni.
La sentenza n. 11319/2025 costituisce, pertanto, un passaggio evolutivo fondamentale nel diritto delle assicurazioni e nella responsabilità civile. L’estensione temporale (retroattiva) e oggettiva (extra-RC auto e sanitaria) della Tabella Unica ne consacra il ruolo come canone normativo generale per la liquidazione del danno biologico.
Sarà ora compito della giurisprudenza di merito e delle sezioni unite confermare e sistematizzare tale indirizzo, tenendo conto dei profili di coerenza costituzionale e dell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche pregresse.