Aggiornamento periodico delle normative ADR, RID e ADN
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, ha recepito la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione del 15 novembre 2024, che modifica l’allegato I della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) L 18 del 24 gennaio 2025), modificando il D.Lgs. 35/2010, aggiornando i riferimenti ad ADR, RID e ADN.
Il provvedimento rappresenta l’aggiornamento periodico delle normative ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto fluviale) in attuazione della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, tenendo conto delle novità introdotte dagli accordi internazionali (ADR, RID, ADN in vigore dal 1° gennaio 2025), con termine per il suo recepimento fino al 30 giugno 2025.
La Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 rappresenta lo strumento normativo per armonizzare la legislazione degli Stati membri dell’Unione europea in materia di trasporto interno di merci pericolose.
La direttiva stabilisce le norme comuni per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne all’interno dell’Unione Europea, basandosi su: ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) per il trasporto su strada. RID (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose). ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures).
Il decreto introduce, a partire dal 1° luglio 2025, importanti novità per imprese di autotrasporto, gestori logistici, consulenti ADR, e operatori del settore.
L’allineamento formale e normativo dagli aggiornamenti tecnici internazionali ADR/RID/ADN 2025 prevede in particolare: la modifica di termini non più adeguati (“parte contraente”), sostituiti con formulazioni uniformi UE (“Stato membro”); l’obbligo per gli operatori (imprese, consulenti ADR, formatori) di adeguare procedure, documenti, formazione, contenitori e attrezzature ai nuovi standard tecnici; introduzione delle batterie al sodio‑ionico; deroga all’obbligo di nomina del consulente ADR per il trasporto occasionale; modifiche al trasporto dei rifiuti in imballaggi multipli; etichettatura su tutti e quattro i lati per i cassoni amovibili; utilizzo della pannellatura semplificata anche per miscele benzina‑etanolo; la documentazione a bordo deve includere targa del veicolo; il fascicolo cisterna ammesso in formato elettronico.
L’obiettivo generale è quello di allineare le norme al progresso scientifico e tecnico e rafforzare la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne.