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Ambito di applicazione delle linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto.

Michele Caliendo 29 gennaio 2026

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero del turismo, il 10 novembre scorso ha emanato una circolare contenente le «Linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171».

La funzione di indirizzo interpretativo assolta da tale strumento si appalesa particolarmente utile per pervenire ad una corretta lettura di un contesto normativo complesso, nel quale coesistono discipline settoriali autonome – il Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e il Codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) – non sempre agevolmente coordinabili nella prassi applicativa.

L’intervento amministrativo ha individuato un criterio funzionale alla delimitazione degli specifici ambiti applicativi delle discipline sopra richiamate, al fine di superare le incertezze avvertite dagli operatori del settore sulla normativa applicabile ai rapporti tra operatore turistico e utente finale di un’unità da diporto, laddove l’offerta di tale mezzo, da impiegare a fini commerciali, sia inserita in un pacchetto turistico. Come noto, tra i differenti e possibili impieghi commerciali di siffatte unità, enumerati nell’art. 2, comma 1, c. dip., sono previsti anche i casi in cui queste siano oggetto di contratti di locazione (art. 42 ss. c. dip.) e di noleggio (art. 47 ss. c.dip.), come prefigurato nelle fattispecie prese in considerazione dal provvedimento ministeriale.

Dalle linee guida si evince che in questa eventualità il rapporto intercorrente tra l’utente dell’unità e l’operatore turistico sarà soggetto alle diposizioni del Codice della nautica da diporto solo se quest’ultimo abbia assunto l’esercizio del mezzo. Qualora, invece, tale professionista sia limitato a mettere in contatto l’armatore dell’unità e l’utente finale della stessa, l’operazione ricadrà sotto l’egida della legislazione turistica, ossia del d.lgs. n. 79 del 2011n – come modificato più recentemente dal d.lgs 2018 n. 62 per dare attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 – e, in via residuale, delle norme civilistiche dettate in materia di mediazione (art. 1754 ss. c.c.), fermo restando che il rapporto di locazione o di noleggio tra l’armatore e l’utente finale dell’unità, sorto grazie all’intermediazione dall’operatore turistico, ricadrà, invece, sotto l’egida delle disposizioni del Codice della nautica da diporto relative all’impiego commerciale di tali mezzi.

L’impostazione esegetica adottata nelle linee guida favorisce un coordinamento equilibrato tra le due discipline, evitando che l’inserimento di un servizio nautico all’interno di un pacchetto turistico possa determinare automaticamente l’applicazione della normativa nautica tra operatore turistico e viaggiatore/utente finale dell’unità.

In questo quadro, particolare rilievo assume il richiamo operato nel provvedimento alle norme civilistiche sulla mediazione, che consente di ricondurre l’attività dell’operatore turistico-intermediario entro categorie giuridiche consolidate. Il riferimento al diritto comune, quale diritto di chiusura del sistema, appare, infatti, coerente con una tradizione normativa ben radicata anche nel settore della navigazione, così come dimostra l’evoluzione storica della figura del mediatore marittimo.

La legge n. 478 del 12 marzo 1968, recante l’ordinamento della professione di mediatore marittimo, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66, che hanno rappresentato per lungo tempo il principale riferimento normativo per l’attività di intermediazione nei traffici marittimi, hanno sempre tenuto distinto il ruolo di tale operatore da quello dell’armatore o del soggetto esercente l’attività di navigazione. Peraltro, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2010, che ha soppresso, a decorrere dall’8 maggio 2010, l’obbligo di iscrizione al ruolo per i mediatori marittimi (art. 75), è rimasta invariata la normativa sostanziale di riferimento e il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività, sia in forma individuale, che societaria.

Analoga soluzione sembra valere, altresì, per il mediatore del diporto (art 49-ter c. dip.) la cui attività, esercitabile anche in via temporanea ed occasionale, si sostanzia semplicemente nel mettere in contatto – anche tramite consulenza – due o più parti per la conclusione di contratti relativi all’unità da diporto, quali vendita, costruzione, noleggio, locazione ed ormeggio.

Qualora, dunque, l’attività dell’operatore turistico consista in una mera attività di intermediazione essa esulerà «dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 171 del 2005, non attenendo all’esercizio di attività di navigazione, presupposto dell’eventuale abusivo esercizio di attività commerciali sull’unità da diporto», sanzionato specificamente dall’art. 55 c. dip.

La circolare opera anche un’ulteriore ed un’utile precisazione in ordine alle collaborazioni professionali a bordo delle unità da diporto. Qualora, infatti, sia stato stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto uno di questi mezzi ed il conduttore si avvalga della collaborazione professionale di un soggetto terzo munito dei titoli professionali (skipper) per il supporto nell’esercizio della navigazione, quest’ultimo assumerà un’obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1979, n. 6416), giacché in capo al conduttore permarranno le responsabilità connesse all’esercizio della navigazione.

In conclusione, le linee guida interministeriali contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza gli ambiti applicativi della disciplina del turismo e di quella della nautica da diporto, valorizzando il criterio sostanziale dell’esercizio della navigazione e dell’assunzione delle relative responsabilità quale elemento dirimente per l’individuazione della normativa applicabile.

In tale prospettiva, esse escludono che l’attività svolta dagli operatori turistici nell’ambito dell’organizzazione o dell’intermediazione di pacchetti turistici possa essere automaticamente ricondotta alla disciplina speciale del Codice della nautica da diporto, in assenza dell’esercizio diretto dell’attività di navigazione.

Pur tuttavia, resta ferma la natura non vincolante di tali provvedimenti che, in quanto espressione di soft law, non possono sostituirsi ad un intervento legislativo di riordino organico delle discipline coinvolte. Esse rappresentano, nondimeno, un significativo passo verso una maggiore chiarezza sistematica, lasciando aperta la prospettiva di un futuro intervento normativo o di un ulteriore consolidamento degli orientamenti interpretativi attraverso l’evoluzione della prassi e dell’elaborazione giurisprudenziale.