Ancora sul diritto dei passeggeri aerei alla compensation in caso di ritardo all’arrivo anche se «preannunciato » dal vettore aereo – More on air passengers’ right to compensation in the event of a delayed arrival, even if this was «announced in advance» by the air carrier
Il commento si propone di analizzare una recente ordinanza della Corte di Cassazione sul diritto dei passeggeri aerei alla compensation prevista dal reg. (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo all’arrivo superiore a tre ore, anche quando il ritardo sia stato comunicato preventivamente dal vettore. La Corte afferma che il passeggero conserva il diritto alla compensation pur non essendosi presentato al check-in all’orario originario, essendosi conformato al nuovo orario comunicato dalla compagnia. L’obbligo di presentazione all’accettazione viene così interpretato in chiave teleologica e funzionale alla tutela del passeggero, evitando formalità inutili. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza unionale volto a rafforzare la protezione del contraente debole e conferma la necessità di aggiornare il regolamento europeo.