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Ancora sul diritto dei passeggeri aerei alla compensation in caso di ritardo all’arrivo anche se «preannunciato » dal vettore aereo – More on air passengers’ right to compensation in the event of a delayed arrival, even if this was «announced in advance» by the air carrier

Rachele Genovese
Dottoressa in Giurisprudenza, Genova
Fascicolo 1/2026

Il commento si propone di analizzare una recente ordinanza della Corte di Cassazione sul diritto dei passeggeri aerei alla compensation prevista dal reg. (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo all’arrivo superiore a tre ore, anche quando il ritardo sia stato comunicato preventivamente dal vettore. La Corte afferma che il passeggero conserva il diritto alla compensation pur non essendosi presentato al check-in all’orario originario, essendosi conformato al nuovo orario comunicato dalla compagnia. L’obbligo di presentazione all’accettazione viene così interpretato in chiave teleologica e funzionale alla tutela del passeggero, evitando formalità inutili. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza unionale volto a rafforzare la protezione del contraente debole e conferma la necessità di aggiornare il regolamento europeo.

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