Ancora sulla pretesa configurabilità dell’appalto di servizi di trasporto – Another ruling on the alleged configurability of the procurement of transport services
Fascicolo 2/2026
La nota prende le distanze dal tradizionale orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere un appalto di servizi di trasporto qualora risulti pianificata l’effettuazione di una serie di viaggi aventi carattere continuativo. Per l’Autore, la costruzione non è convincente, perché la contemplazione di più viaggi nello stesso programma negoziale non fa sorgere una attività diversa da quella di trasferimento, così da giustificare un differente inquadramento. Pertanto, l’Autore non condivide la decisone della sentenza che ha applicato l’art. 29, secondo comma, del d. lgs. n. 276/2003, disattendendo il d. lgs. n. 286/2005, di modificazione dell’art. 83 bis del d. l. n. 112/2008.