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Caro carburante e variazione del prezzo dei biglietti aerei dopo l’acquisto: la “Fair Travel Promise” di Volotea

Francesca Giulia Gavaudò 29 maggio 2026

Nel contesto dell’instabilità geopolitica internazionale, acuitasi a seguito del peggioramento della situazione in Medio Oriente a partire dal 28 febbraio 2026, anche il settore del trasporto aereo si trova a confrontarsi con le ricadute economiche derivanti dall’oscillazione dei prezzi del carburante. È proprio in tale contesto che si inserisce l’iniziativa recentemente adottata dal vettore Volotea, denominata Fair Travel Promise, applicabile alle prenotazioni effettuate a partire dal 16 marzo 2026.

La misura introduce un sistema di adeguamento del prezzo dei biglietti collegato all’andamento del mercato energetico, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore trasparenza nella determinazione delle tariffe. In particolare, a differenza di altre compagnie, il vettore non prevede l’inserimento di supplementi carburante fissi, optando invece per un meccanismo variabile che si attiva solo in presenza di variazioni significative del prezzo del greggio.

Il parametro di riferimento individuato è il prezzo del petrolio Brent (espresso in dollari per barile), assunto come indice pubblico e verificabile. Più precisamente, sette giorni prima della partenza del volo, la compagnia procede alla verifica del valore dell’indice e, in base alle soglie predeterminate, applica un eventuale adeguamento del prezzo del biglietto. La variazione è contenuta entro un limite massimo, in aumento o in diminuzione, pari a 14 euro per passeggero.

Il sistema prevede un meccanismo di applicazione bilaterale: in caso di aumento dei prezzi del carburante, può essere richiesto un supplemento; al contrario, qualora i prezzi risultino in diminuzione, è previsto un rimborso in favore del passeggero. L’adeguamento viene determinato sulla base di una tabella che individua specifici intervalli di prezzo del Brent e i corrispondenti importi da applicare, prendendo come riferimento una fascia media compresa tra 65 e 75 dollari al barile.

Ciò posto, l’attivazione del meccanismo è subordinata ad alcune condizioni, tra cui il superamento di una soglia significativa di variazione del mercato e la circostanza che la prenotazione sia stata effettuata con un anticipo superiore a sette giorni rispetto alla partenza. Inoltre, è previsto un obbligo di informazione preventiva: il passeggero viene avvisato almeno sette giorni prima del volo dell’eventuale adeguamento, tramite comunicazione all’indirizzo e-mail fornito in fase di prenotazione.

Parallelamente, la politica introdotta prevede l’inclusione automatica del servizio “Flex”, che consente la modifica o la cancellazione gratuita della prenotazione fino a quattro ore prima della partenza del volo, con riconoscimento di un credito per utilizzi futuri.

Sotto il profilo giuridico, tuttavia, la misura solleva alcune questioni interpretative che meritano attenzione. In particolare, il meccanismo di adeguamento del prezzo, attivabile anche successivamente alla conclusione del contratto, potrebbe porsi in tensione con i principi generali in materia di determinazione e stabilità del corrispettivo, nonché con il limite alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.

In questa prospettiva, appare opportuno interrogarsi sulla compatibilità di tale sistema con il quadro normativo vigente e in particolare con il regolamento (CE) n. 1008/2008, il quale, all’art. 23, impone che il prezzo finale da pagare sia indicato fin dall’inizio in modo chiaro, trasparente e comprensivo di tutte le componenti prevedibili. Tale previsione, pur non disciplinando espressamente l’ipotesi di variazioni successive, sembra presupporre una sostanziale stabilità del prezzo pattuito, nella misura in cui mira a consentire al consumatore una scelta consapevole sulla base di un costo certo.

Un significativo termine di raffronto è offerto dalla disciplina dei pacchetti turistici, ove la possibilità di modificare il prezzo è espressamente prevista dal legislatore, ma entro limiti rigorosi. In tali ipotesi, infatti, la variazione è ammessa solo al ricorrere di specifiche condizioni, deve essere comunicata con un congruo preavviso – generalmente non inferiore a quindici giorni – e, soprattutto, attribuisce al viaggiatore la facoltà di accettare o rifiutare la modifica. Diversamente, nel caso in esame, il meccanismo di adeguamento appare introdotto su base unilaterale dal vettore e operante automaticamente, in assenza di una previsione normativa che ne disciplini espressamente i presupposti e le garanzie.

Ne consegue che l’iniziativa, pur dichiaratamente ispirata a finalità di trasparenza, pone il problema della sua effettiva compatibilità con i principi del diritto dei contratti e con il quadro normativo europeo, risultando suscettibile di ulteriori approfondimenti.