Container perduti: nuove disposizioni a far tempo dal 1° gennaio 2026
Il Comitato per la sicurezza marittima (MSC), nella sua 108ª sessione tenutasi nel 2024, ha adottato la Risoluzione MSC.550(108) con la quale è stato integrato, mediante la previsione di una segnalazione immediata dei container perduti, il Capitolo V della Convenzione SOLAS, convenzione dedicata alla salvaguardia della vita umana in mare. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026.
In particolare, il paragrafo I ha previsto, in aggiunta ai commi già precedentemente esistenti, specifiche previsioni che hanno posto a carico del comandante di ogni nave coinvolta nella perdita di container l’obbligo di comunicare, senza indugio e nel modo più completo possibile, alle navi presenti nelle vicinanze, allo Stato costiero più vicino e allo Stato di bandiera i dettagli dell’incidente mediante l’utilizzo di mezzi adeguati.
Sullo Stato di bandiera graverà poi l’obbligazione di segnalare all’Organizzazione la perdita di container.
Nell’eventualità in cui la nave venga abbandonata o in cui la segnalazione proveniente da tale nave sia incompleta o impossibile da ottenere, compete, invece, alla compagnia, così come definita nella regola IX/1.2 – ossia l’armatore o il gestore responsabile della gestione della nave – l’assunzione, nella misura più completa possibile, degli obblighi che vengono imposti al comandante.
La sopra citata risoluzione prevede altresì specifiche norme elative alle due differenti fattispecie relative alla perdita di container dalla nave e alla individuazione di container alla deriva in mare. In entrambe le fattispecie, viene previsto che la segnalazione deve contenere quali informazioni generali l’indicazione dell’ora e della data, l’identità della nave e la posizione della stessa, nonché, nel caso di perdita di container, l’indicazione relativa al numero totale o stimato di container persi, la descrizione degli stessi e il tipo di merce ivi contenuta.
In entrambe le fattispecie, il comandante può fornire anche ulteriori informazioni quali quelle relative alla direzione e alla velocità del vento e delle correnti marine.
Nel caso in cui, al momento della segnalazione iniziale, non sia possibile indicare tutti gli elementi informativi necessari, la risoluzione ha previsto che qualsiasi informazione successiva e/o aggiuntiva deve essere comunicata dal comandante in tempo utile.
Infine, in presenza della fattispecie caratterizzata dalla perdita di un container, viene prescritta la necessità di eseguire un’ispezione approfondita in loco quando le condizioni di sicurezza e di praticabilità lo consentono.
Va segnalato che contemporaneamente all’adozione della sopra citata risoluzione, il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC), nella sua 81ª sessione, ha approvato la Risoluzione MEPC.384(81) che è intervenuta integrando nel Protocollo I della Convenzione MARPOL delle specifiche procedure di segnalazione coerenti con quanto previsto dalle regole 31 e 32 del regolamento SOLAS.
Nello specifico, la predetta risoluzione ha integrato l’art. 5 del protocollo I dedicato alle disposizioni relative alla segnalazione di incidenti che coinvolgono sostanze nocive: in relazione a tale aspetto, è stato evidenziato che, in caso di perdita di contenitori di merci, la relazione richiesta dall’articolo II deve essere redatta in conformità ai requisiti sui messaggi di pericolo previsti dai regolamenti V/31 e V/32 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare, 1974.
La rilevanza dell’entrata in vigore delle predette disposizioni è evincibile chiaramente dalla disamina del rapporto del World Shipping Council che, per quanto concerne l’anno 2024, ha constatato la perdita in mare di 576 container: numero che, seppur in diminuzione nel corso del 2025, è dimostrativo dell’attenzione che il legislatore ha voluto riservare ad una problematica che, nel momento in cui si verifica, genera importanti conseguenze non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per quanto concerne quello legato alla sicurezza.