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Contratto di trasporto o contratto di appalto di servizi di trasporto?

Petra Marija Corbo 21 novembre 2025

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 22541 del 4 agosto 2025, si è espressa sulla
questione relativa all’avvenuta riqualificazione, da parte della Corte d’Appello di Lecce, di rapporti,
formalmente regolati da contratti di trasporto e di sub-trasporto, in appalti di servizio di trasporto e
di altri servizi.
Il confine tra le due tipologie contrattuali è sempre stato grigio. Proprio per questo motivo, la
giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni elementi e indici, intesi a guidare il corretto
inquadramento del rapporto contrattuale, i quali sono stati richiamati anche nella motivazione della
sentenza di secondo grado. Segnatamente sono stati ritenuti sintomatici della sussistenza di un
contratto di appalto di servizi di trasporto, anziché di mero trasporto: l’affidamento di una serie
indeterminata di trasporti (relativamente al numero, agli oggetti da trasportare e ai luoghi di
consegna), capaci di instaurare una collaborazione destinata a durare nel tempo, con delle modalità
pianificate in linea di massima e per un corrispettivo predeterminato; la pattuizione anche di altre
attività e servizi, aventi carattere sia accessorio come anche autonomo rispetto al trasporto; infine,
l’assegnazione al vettore del compito di provvedere alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione
delle merci in autonomia, con i mezzi e il personale di cui dispone, avvalendosi della propria
struttura organizzativa e imprenditoriale e con il rischio a proprio carico. Nel caso di specie,
l’avvenuta riqualificazione dei contratti come appalti di servizi di trasporto ha reso applicabile il
regime di responsabilità solidale previsto all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per i crediti
retributivi vantati dal lavoratore nei confronti della Società datrice di lavoro.
Parte ricorrente, tra i motivi di gravame, aveva censurato tale decisione, sostenendo che, dal dato
contrattuale, emergessero esclusivamente elementi qualificanti il contratto di trasporto, come
disciplinato dagli art. 1678 e ss. c.c., evidenziando che la stessa Suprema Corte, nella sentenza del
27 marzo 2009 n. 7533, aveva ricondotto nell’ambito del contratto di trasporto le attività accessorie;
ulteriormente aveva dedotto che le attività di carico e scarico fossero riconducibili al concetto di
messa a disposizione della merce di cui all’art. 1678 c.c. e che all’art. 1692 c.c. è espressamente
prevista la possibilità, in capo al vettore, di riscuotere il prezzo della merce consegnata per conto del
mittente, facendo emergere il carattere accessorio di tale attività.
Il motivo del ricorso non è stato ritenuto fondato dagli Ermellini, i quali hanno osservato che
«costituisce principio consolidato, quello secondo cui è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di
un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in
relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare». Infatti, gli stessi Giudici,
nell’individuare gli elementi sintomatici della sussistenza di una organizzazione di mezzi apprestata
dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, richiamano i medesimi indici utilizzati nella
sentenza impugnata. Dalla sentenza emerge, inoltre, che la «presunzione di esistenza di un contratto
unitario di appalto di servizi di trasporto può essere utilmente invocata, qualora le modalità di
esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da
evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto
contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle
rispettive prestazioni». Infine, la Corte, sottolinea come, al fine della configurabilità di un «unitario
contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi
presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti
collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e
sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di
carattere continuativo».