Convegno “Regate veliche: organizzazione, gestione, responsabilità” (in memoria dell’avv. Fabrizio Devescovi)
Venerdì 5 giugno u.s. si è svolto a Trieste il convegno dal titolo “Regate veliche: organizzazione, gestione, responsabilità”, organizzato dal Comitato regionale di Trieste dell’AIDIM – Associazione Italiana di Diritto Marittimo, in collaborazione con la Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana e con la FIV – Federazione Italiana Vela, che lo ha trasmesso in diretta sul proprio canale Youtube (https://www.youtube.com/@FederazioneItalianaVela).
L’evento, presieduto e coordinato dal dott. Arturo Picciotto del Tribunale di Trieste, si è aperto con i saluti degli organizzatori (per l’AIDIM, in persona del Presidente nazionale Giorgio Berlingieri) e del Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, che ha accreditato l’evento ai fini della formazione continua.
Preliminarmente il prof. Alfredo Antonini e il prof. Massimo Bianca, delle Università, rispettivamente, di Udine e di Trieste, hanno ricordato l’avv. Fabrizio Devescovi, già socio e componente del Consiglio direttivo del Comitato regionale di Trieste dell’AIDIM, che a suo tempo ha contribuito a riorganizzare. Ne sono state elogiate le doti di fine giurista, stimato da Colleghi e Magistrati per l’approfondita conoscenza della materia, e le qualità di grande studioso del diritto, soprattutto commerciale (autore di innumerevoli scritti, pubblicati sulle principali riviste di settore e citati ancora oggi, e di ben 4 monografie), oltre che del diritto fallimentare e del diritto della navigazione; collaboratore apprezzato da Maestri dell’Università di Trieste, quali Caselli, de Ferra e Querci. Una figura da inserire nella lista dei grandi giuristi triestini.
In apertura del convegno – che è stato l’occasione per un confronto sui più importanti aspetti della nautica da diporto, in una città come Trieste, da sempre, in prima file nella trattazione della responsabilità nel settore nautico – i capitani Riccardo Cozzani e Leo Spina hanno parlato delle funzioni della Guardia Costiera nel rilascio di autorizzazioni e ordinanze, nei controlli e in tema di safety in ambito portuale, oltre che degli obblighi connessi allo svolgimento delle regate (come quello di informare la Capitaneria di porto e di sospendere la manifestazione in caso di pericolo).
Enfatizzando il concetto di mare nostrum, come possibilità per tutti di fruire del mare e, quindi, di utilizzare l’ambito portuale anche per lo svolgimento di attività sportive, è stata sottolineata l’atipicità del porto di Trieste nel consentire lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive (una per tutte, la Barcolana), vietate nella maggior parte dei porti italiani, e nel rilasciare le relative ordinanze con un procedimento più celere a firma del caposervizio (e non del direttore della Capitaneria di porto), nonché nella possibile fruizione contemporanea dello stesso specchio d’acqua da parte di diversi soggetti, con finalità diverse.
A seguire, il prof. Gianfranco Benelli dell’Università di Sassari ha trattato dei rapporti giuridici, dei soggetti responsabili e delle clausole di esonero nell’organizzazione delle regate. Il relatore ha ricordato come le prime attività nautiche, con unità da diporto, siano da ricondurre a Carlo II d’Inghilterra e al Duca di York nelle acque del Tamigi e come la definizione stessa di regata – da tener distinta dalla veleggiata – sia ampia e richieda particolari requisiti, oltre al rispetto del regolamento di gara.
Dopo un rapido excursus sulle normative applicabili in ogni singola circostanza, dal regolamento di regata, agli avvisi e ai bandi di regata, il prof. Benelli si è soffermato sulle responsabilità delle autorità organizzatrici e dei soggetti coinvolti nell’organizzazione delle regate, nonché dei partecipanti. In particolare, sulla valenza del titolo acquisito con l’iscrizione, sul rapporto obbligatorio che ne discende e sugli specifici obblighi che ricadono in capo ad entrambe le parti, oltre che sulla validità (o meno) delle clausole di esonero della responsabilità.
L’avv. Filippo Schiavon ha, poi, precisato che la volontaria partecipazione a una regata non sottrae da responsabilità chi cagiona un danno ingiusto, secondo le norme dell’ordinamento generale, della disciplina diportistica e delle regole di regata. Di talché, tanto l’organizzatore quanto il conducente dell’unità da diporto sono tenuti ad approntare una serie di misure per la sicurezza sia dell’unità stessa che delle persone a bordo, senza dimenticare che anche l’equipaggio può essere considerato un soggetto terzo.
Successivamente, Giorgio Davanzo, giudice nazionale di regata, si è soffermato sulle tecniche di accertamento della responsabilità ai fini della competizione. Ha preliminarmente evidenziato come il regolamento di regata – che va integrato con il libro dei casi, che contiene l’interpretazione delle singole regole di regata – non derivi dal diritto romano, ma dal diritto anglosassone, e come circa il 20% delle regate si svolga, solitamente, in Italia.
Le decisioni dei giudici di gara – che intervengono su richiesta di una parte in gara e decidono sulla base di ciò che hanno visto e dell’esperienza, a valle della raccolta delle prove (testimoni, come i membri dell’equipaggio; tracciati gps; video e foto realizzati on board, nel rispetto delle normative in materia), da presentarsi nei termini prescritti – attengono alla sola colpa in ambito sportivo, e non alla responsabilità civile, riguardano solamente il conferimento o meno di una coppa.
Della responsabilità civile si è occupato l’avv. Massimiliano Rimaboschi, che ha trattato della rilevanza probatoria esterna degli elementi raccolti ai fini della competizione, posto che le prove usate nel processo sportivo, e quelle che in tale sede non si è potuto introdurre, possono essere utilizzate in ambito civile. Essendo l’ordinamento sportivo un ordinamento autonomo, la decisione del Comitato di protesta ha valore di giudicato solo in detto ambito e non fa stato nel processo civile, ove ha valenza di prova così come le altre, tipiche o atipiche, secondo quando previsto dal c.c.
In conclusione, i profili assicurativi connessi all’organizzazione e alla partecipazione a una regata sono stati esposti dall’avv. Carlo Pillinini, il quale ha sottolineato l’importanza di avvalersi di un’assicurazione idonea e ottenuta tramite operatori specializzati, che conoscono l’ambito nautico (come le coperture garantite dalla FIV tramite uno dei più grandi broker assicurativi a livello internazionale). In particolare, l’avv. Pillinini ha evidenziato come la maggior parte delle polizze rc natanti richieda un’estensione per la partecipazione alle regate, con copertura dei danni sia alle persone che alle cose, nel rispetto delle regole della FIV.
Gli interessati possono rivedere il convegno sul canale Youtube della FIV.