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ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL RICICLAGGIO DELLE NAVI SICURO E COMPATIBILE CON L’AMBIENTE

Lara Discepolo 04 luglio 2025

Il 15 maggio del 2009 ad Hong Kong, sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), è stata adottata la Convenzione internazionale sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente che poneva alla base della propria emanazione la necessità di disporre di uno strumento giuridico che fosse vincolante così da far fronte alle tematiche sempre più dirimenti relative alla sicurezza, alla salute e all’ambiente in un settore quale quello dell’industria marittima legato specificatamente al riciclaggio delle navi.

Tale Convenzione ha, infatti, tenuto in considerazione le caratteristiche proprie del trasporto marittimo e la conseguente esigenza di garantire una dismissione sicura delle navi che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita nella consapevolezza del ruolo primario assunto dal riciclaggio delle navi nell’ambito di uno sviluppo sostenibile.

A tal fine, proprio l’IMO aveva chiesto al Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione di elaborare uno strumento vincolante dal punto di vista giuridico sul riciclaggio delle navi.

Per far fronte alle sopra dedotte esigenze, va evidenziato che la struttura della Convenzione è tale da regolamentare ogni singola fase relativa alla progettazione, alla costruzione, al funzionamento e alla preparazione delle navi così da tentare di realizzare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente, senza pregiudicare però contestualmente la sicurezza e l’efficienza operativa delle stesse.

La Convenzione disciplina altresì il funzionamento degli impianti e prevede l’istituzione di un meccanismo adeguato volto ad attuare integralmente la fase relativa all’esecuzione del riciclaggio delle navi.

La Convenzione prevedeva che la stessa sarebbe dovuta entrare in vigore nei ventiquattro mesi successivi alla data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile nel complesso avrebbe dovuto rappresentare almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti doveva rappresentare almeno il 3 %.

Il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione del 14.4.2014, ha autorizzato gli Stati membri a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell’Unione, alla Convenzione internazionale di Hong Kong.

L’entrata in vigore della Convenzione, avvenuta in data 26 giugno 2025, è stata determinata dal deposito degli strumenti di ratifica il 26 giugno 2023 da parte di Bangladesh e Liberia.

Preme richiamare i due principali adempimenti che vengono individuati dalla Convenzione come requisiti preliminari al fine di procedere poi con la successiva fase relativa alla demolizione delle navi: l’obbligo di redigere un piano di riciclaggio specifico per ogni singola imbarcazione e l’obbligo di tenere a bordo delle stesse un inventario preciso ed aggiornato dei materiali pericolosi presenti a bordo.

Al fine di valutare l’effettiva applicazione di tale Convenzione che, come sopra descritto, va a disciplinare l’intero ciclo di vita delle navi, dovrà essere esaminata la relativa compatibilità in relazione alla Convenzione di Basilea che è entrata in vigore nel 1992 e che disciplina il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Tale analisi sarà imprescindibile considerando le rilevanti stime delle navi che nel prossimo decennio dovranno essere riciclate.