il Rapporto di Irregolarità Bagaglio vale come reclamo per il ritardo nella consegna ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal
Con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di trasporto aereo e tutela del passeggero, pronunciandosi sul tema del reclamo per il ritardo nella consegna dei bagagli previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un passeggero nei confronti della compagnia aerea Eurowings GmbH per ottenere il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al ritardo nella riconsegna del bagaglio. La compagnia aveva contestato la validità della richiesta sostenendo che la semplice segnalazione effettuata presso l’ufficio “Lost & Found” dell’aeroporto non potesse essere equiparata al reclamo formale previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal.
Secondo la ricorrente, infatti, il c.d. “Rapporto di Irregolarità Bagaglio” avrebbe una funzione meramente informativa, utile ad avviare le ricerche del bagaglio smarrito o ritardato, mentre il reclamo costituirebbe un adempimento autonomo e successivo, necessario per richiedere il risarcimento del danno entro il termine di ventuno giorni previsto dalla normativa internazionale.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 5 giugno 2025, causa C-292/24. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’art. 31, par. 2, della Convenzione di Montreal individua esclusivamente il termine ultimo entro cui il reclamo deve essere presentato, senza imporre che esso venga formulato soltanto dopo la materiale riconsegna del bagaglio. Ne consegue che la contestazione può essere validamente proposta anche prima della restituzione del bagaglio stesso al passeggero.
Inoltre, secondo il Supremo Collegio, la funzione del reclamo consiste nel mettere tempestivamente il vettore a conoscenza del pregiudizio derivante dal ritardo nella consegna del bagaglio, così da consentirgli di acquisire gli elementi utili per le opportune verifiche e per l’eventuale difesa. In tale prospettiva, il Rapporto di Irregolarità Bagaglio compilato dal passeggero immediatamente dopo la mancata riconsegna è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 31 della Convenzione di Montreal. Invero, come sottolinea la Cassazione, un’interpretazione eccessivamente formalistica, che imponesse ulteriori adempimenti al passeggero, finirebbe per alterare il necessario equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli degli utenti del servizio di trasporto.
In conclusione, la pronuncia dei giudici di legittimità si inserisce in un’ottica di rafforzamento della tutela del passeggero che subisce disservizi nel trasporto aereo, riconoscendo efficacia al Rapporto di Irregolarità Bagaglio quale strumento sufficiente a far valere tempestivamente le proprie pretese senza imporre ulteriori formalità.