Il riconoscimento della dignità giuridica dell’animale nel trasporto aereo: una svolta normativa e valoriale
La tematica del trasporto aereo degli animali domestici ha recentemente conosciuto un rilevante
sviluppo normativo, con l’introduzione di misure che superano il precedente limite di 8–10 kg
previsto per l’accesso in cabina di animali domestici. Difatti, in precedenza, la regolamentazione era
principalmente demandata alle singole compagnie aeree, che stabilivano propri limiti e procedure,
basandosi su un quadro normativo generale che fissava i requisiti di sicurezza, incluso l’obbligo di
trasportini e limiti di peso (generalmente tra i 7 e i 10 kg) per gli animali in cabina.
Tale innovazione trae origine dalla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENAC n.
25/2025 del 12 maggio 2025, con la quale si è stabilito di consentire alle compagnie aeree
l’introduzione di procedure dedicate al trasporto in cabina di PET senza le rigide limitazioni di peso
in precedenza vigenti.
Con tale delibera, a partire dal 23 settembre 2025 è stato consentito, in via sperimentale, il viaggio
in cabina anche ai cani di taglia grande, con un significativo mutamento nella percezione giuridica
del ruolo dell’animale nel contesto del trasporto, avvalorato dalla recente riforma costituzionale sul
punto (introdotta dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito all’articolo 9 della
Costituzione, il terzo comma: “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali” in coerenza con quanto già affermato nel Trattato di Lisbona).
Alla luce della recente modifica costituzionale del 2022, della normativa vigente e delle evoluzioni
sociali in corso, ENAC ha ritenuto opportuno aggiornare le pratiche di trasporto, favorendo
procedure innovative e inclusive, capaci di garantire livelli di sicurezza equivalenti e al tempo
stesso un maggiore elevato standard di benessere animale. Già un primo passo era stato compiuto
nel 2024 (Delibera ENAC 20/2024), quando, con apposita autorizzazione, ITA Airways aveva
potuto innalzare da 8 a 10 kg il limite massimo consentito (trasportino incluso). Tale misura aveva,
già allora, rappresentato un segnale concreto di apertura verso una gestione più inclusiva e
flessibile.
È chiaro che le nuove regole prescrivono che gli animali siano collocati in trasportini omologati,
posizionabili anche sopra i sedili, purché non intralcino le uscite di emergenza né interferiscano con
l’operatività dell’equipaggio, e fissati con cinture o con sistemi di ancoraggio idonei a garantirne la
sicurezza e il benessere.
L’intervento regolatorio non costituisce mera innovazione tecnica, ma segna un cambiamento di
paradigma: l’animale non è più trattato alla stregua di un bene trasportabile, relegato in stiva come
fosse oggetto inanimato, bensì riconosciuto quale essere senziente, portatore di diritti e destinatario
di tutele specifiche. La nuova disciplina si inserisce, dunque, nel solco di una progressiva
valorizzazione della condizione giuridica dell’animale, coerente con i principi di civiltà giuridica e
con la crescente sensibilità sociale in materia.
L’adozione di tali regole esprime una chiara volontà di elevare il livello di protezione e di rispetto
della dignità animale, configurando un sistema in cui il trasporto non si esaurisce in una prestazione
di servizio, ma diviene anche terreno di attuazione di diritti fondamentali. Resta ora essenziale che le compagnie aeree e le autorità competenti garantiscano un’applicazione coerente e rigorosa delle nuove disposizioni, affinché il riconoscimento giuridico si traduca in effettiva tutela e concreta
salvaguardia della condizione animale.