La nuova disciplina sull’uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico: il Regolamento (UE) 2026/1184
Il Regolamento (UE) 2026/1184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 10.06.2026, introduce una nuova disciplina in materia di utilizzo della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, abrogando il Regolamento (UE) 913/2010 e modificando la Direttiva 2012/34/UE.
Il Regolamento risponde all’esigenza di incrementare l’efficienza nell’utilizzo della rete ferroviaria mediante modelli di pianificazione e assegnazione della capacità più integrati e coordinati, anche sul piano transfrontaliero, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Si applica ai servizi ferroviari nazionali e internazionali, inclusi gli impianti di servizio, e preserva l’autonomia gestionale dei gestori dell’infrastruttura, i quali operano secondo principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
Particolare rilievo assume il rafforzamento della governance europea della capacità ferroviaria. La Rete europea dei gestori dell’infrastruttura (ENIM – European Network of Infrastructure Managers) è chiamata ad adottare, entro il 12 dicembre 2027, un Quadro europeo per la gestione della capacità volto a definire metodologie, strumenti operativi e procedure armonizzate per i gestori dell’infrastruttura. In tale contesto, viene istituita la Piattaforma ferroviaria europea (ERP – European Rail Platform)), alla quale sono attribuite funzioni consultive mediante l’espressione di pareri preventivi sui quadri predisposti dall’ENIM.
Il nuovo sistema di gestione della capacità si articola secondo la seguente sequenza procedimentale: pianificazione strategica, programmazione e assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria e successivo adeguamento e riprogrammazione dei diritti di capacità già attribuiti.
L’art. 42 del Regolamento introduce un meccanismo sanzionatorio applicabile nei casi in cui il gestore o il richiedente non adempia agli impegni connessi a un diritto di capacità assegnato, determinando una modifica “significativa” ai sensi dell’art. 41, par. 6. Avverso la decisione è ammesso ricorso all’organismo di regolazione nazionale, che, per l’ordinamento italiano, è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Una specifica disciplina è dedicata alla gestione delle perturbazioni e delle situazioni di crisi. In particolare, ai sensi dell’art. 21, i gestori dell’infrastruttura sono tenuti a predisporre e attuare un processo di pianificazione delle emergenze, che include la designazione di percorsi alternativi, la pianificazione indicativa della capacità disponibile su tali percorsi e la definizione delle norme e delle modalità di coordinamento informativo con le autorità pubbliche e gli altri soggetti operativi interessati.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 giugno 2026; tuttavia, l’art. 81 prevede un’applicazione secondo una scansione temporale progressiva. Dal 12 giugno 2026 decorre l’applicazione generale, con contestuale avvio dei lavori dell’ENIM. Dal 31 dicembre 2027 entrano in vigore le disposizioni relative all’assegnazione digitale della capacità, all’accesso multi-rete, allo scambio strutturato di informazioni operative e agli strumenti digitali di supporto alla gestione. Dal 1° gennaio 2029 trovano applicazione gli obblighi di pubblicazione aggiornata del piano di offerta di capacità e dell’orario di servizio. La piena operatività della disciplina è differita al 14 dicembre 2030.