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Le modifiche al codice della navigazione ad opera del decreto semplificazioni

Rachele Genovese 11 marzo 2026

La legge 2 dicembre 2025 n. 182 relativa a «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha varato una serie di «Misure di semplificazione in materia di navigazione» (capo III).

Tali misure sono volte alla realizzazione di un intervento puntuale su snodi procedimentali strategici, quali l’arruolamento, l’accettazione dell’incarico di comando, le annotazioni e la gestione documentale, al fine, dichiarato, di ridurre gli oneri procedimentali gravanti sugli operatori del settore marittimo e di consolidare, in via strutturale, alcune prassi emergenziali sperimentate nel periodo pandemico.

Nello specifico, tra le modifiche di maggiore impatto, si segnalano quelle agli artt. 328 e 329 c. nav., in materia di arruolamento del personale marittimo. La riscrittura dell’art. 328 c. nav., relativo alla «Forma del contratto» – che lascia immutata la procedura di arruolamento del comandante attraverso atto pubblico – rende ordinaria la possibilità per il comandante (ovvero per l’armatore o suo procuratore) di procedere direttamente alla stipulazione del contratto di arruolamento degli altri membri dell’equipaggio alla presenza di due testimoni, superando così l’obbligo della forma pubblica dinanzi all’autorità marittima o consolare.

Contestualmente, è stato abrogato l’art. 329 c. nav. sulla «Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare» che risultava residuale e disallineata rispetto al nuovo assetto.

Un ulteriore profilo innovativo concerne l’art. 331 c. nav. («Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore»), con l’introduzione della possibilità che l’accettazione dell’incarico da parte del comandante sia resa anche con modalità digitali. La disposizione si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione degli atti amministrativi e dei documenti di bordo, favorendo l’interoperabilità tra autorità marittime e operatori economici.

La digitalizzazione non assume qui un valore meramente strumentale, ma incide sulla stessa struttura del procedimento, riducendo tempi e costi di gestione e contribuendo a una più efficiente organizzazione dei traffici.

Le misure di semplificazione riguardano altresì l’art. 172 bis c. nav. relativo a «Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco», prevedendo meccanismi di autorizzazione unitaria validi per più scali. In questo senso, infatti, l’autorità marittima del porto di partenza o di servizio può rilasciare un’autorizzazione unica valida in tutti i porti interessati dal servizio, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime. Si tratta di un intervento volto a evitare duplicazioni procedimentali in presenza di servizi marittimi articolati su più porti, con evidenti ricadute positive in termini di certezza e speditezza dell’azione amministrativa.

Infine, la legge n. 182/2025 ha varato ulteriori misure di semplificazione e modernizzazione del comparto marittimo con riferimento al riordino sanitario di bordo. È stata, infatti, prevista, ai sensi dell’art. 18 della medesima legge, la riorganizzazione della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili, superando norme a dir poco datate poiché risalenti alla fine dell’Ottocento (il riferimento è, nello specifico, al regio decreto 29 settembre 1895 n. 636). Tra gli obiettivi vi è quello di razionalizzare gli adempimenti sanitari di bordo e facilitare l’accesso alle professioni sanitarie di bordo, individuando «i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi».