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Limitazioni risarcitorie, diritto dei trasporti, codice civile (trent’anni dopo) – Limitations of claims, transport law, Italian Civil Code (thirty years after)

Alfredo Antonini
Professore ordinario senior di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine
Fascicolo 1/2026

Al Convegno di Modena del 1993 Francesco Donato Busnelli evidenziò che il Diritto dei trasporti, muovendo dalla normativa sul contratto di trasporto, doveva liberarsi dalla «gabbia» dell’art. 1680 c.c., attingendo alla disciplina dei trasporti marittimi e aeronautici. Egli lo ha considerato «banco di prova» di regole nuove; il suo ruolo di «pioniere» e «fucina» dell’ordinamento è ora ampiamente riconosciuto: numerose regole sono affiorate in esso, sono state ivi sperimentate e sono divenute regole generali. La limitazione del debito, nata nel Diritto dei trasporti, si è estesa agli armatori, agli arbitri, ai sindaci di società di capitali, ai datori di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e agli operatori sanitari. Si aggiungono le limitazioni della responsabilità e del rischio d’impresa. Si evidenzia così la tendenza irreversibile a soppiantare le regole generali per le quali il risarcimento deve essere pari all’ammontare del danno e il debitore risponde con tutti i suoi beni.

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