L’IMPATTO DEL WET LEASE SUI DIRITTI DEI LAVORATORI
L’interrogazione parlamentare del 10.7.2025 ha avuto ad oggetto l’uso sistematico del wet leasing da parte delle compagnie aeree e il conseguente impatto sui diritti dei lavoratori.
Il wet lease, contratto mediante il quale una parte definita lessor, nella sua qualità di compagnia aerea esercente si obbliga, verso pagamento di un corrispettivo, a compiere a favore di un’altra compagnia aerea, definita lessee, il trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro con uno o più viaggi, è disciplinato dal regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
L’anzidetto istituto che continua a trovare applicazione in misura sempre crescente da parte delle compagnie aeree soprattutto durante i periodi estivi al fine di ridurre i costi operativi e di manodopera ha avuto un rilevante impatto sui diritti dei lavoratori. Sono state, infatti, esaminate le precarie condizioni in cui il personale dipendente svolge la propria attività lavorativa, nonché le sottoscrizioni di falsi contratti di lavoro autonomo e, infine, accordi lavorativi che non rispettano la legislazione nazionale ed europea in tema di protezione sociale e del lavoro. Accanto a tali problematiche che favoriscono la diffusione di fenomeni di concorrenza sleale fra i diversi operatori economici operanti nel settore, un ulteriore profilo di criticità deve essere individuato nella violazione dei diritti dei passeggeri che, nella loro qualità di consumatori, non vengono resi edotti, nonostante il pagamento del biglietto, delle differenti modalità in cui il servizio viene offerto.
È stato, quindi, chiesto alla Commissione se avesse rilevato un aumento del ricorso all’istituto del wet leasing nell’Unione Europea, quali misure sarebbero state adottate al fine di colmare le lacune giuridiche attualmente esistenti e se la pratica del wet leasing sarebbe stata affrontata in sede di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008.
In data 4 agosto 2025 Apostolos Tzitzikōstas, nella sua qualità di Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo, a nome della Commissione europea, ha precisato che il ricorso all’anzidetto istituto è consentito dalla normativa europea, purché non comporti un pericolo per la sicurezza e purché i passeggeri siano informati, al momento della prenotazione o appena vi sia integrale conoscenza, dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi.
Le questioni attinenti il falso lavoro autonomo e quelle che compromettono le norme sociali sono state discusse anche nell’ambito del sottogruppo sulle questioni sociali relative agli equipaggi che ha elaborato diverse raccomandazioni rivolte agli Stati membri e alle parti interessate in considerazione del fatto che ricade sulle autorità degli Stati membri far rispettare le leggi applicabili agli equipaggi che operano nell’ambito della loro giurisdizione.
Infine, è stato auspicato che, in sede di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione esaminerà eventuali misure volte a garantire un’effettiva applicazione del diritto del lavoro.
Sarà necessario attendere le risultanze conseguenti alla consultazione pubblica che è stata aperta e che consentirà ai soggetti interessati di presentare osservazioni su una questione in cui una ulteriore regolamentazione appare obbligatoria al fine di tutelare sia tutti i soggetti che vi prestano la loro attività professionale, sia coloro che beneficiano della stessa.