Responsabilità dei vettori aerei: gli animali da compagnia rientrano nella nozione di «bagagli»
Con sentenza del 16 ottobre 2025, causa C-218/24, la Corte di giustizia UE ha
affermato che «gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di
“bagagli” ai sensi dell’art. 17, par. 2, della convenzione di Montreal 1999.
La pronuncia fa seguito al caso di una passeggera che viaggiava con sua madre e il
proprio animale da compagnia (un cane femmina) su un volo da Buenos Aires a
Barcellona. Date le sue dimensioni ed il suo peso, il cane doveva viaggiare in stiva
all’interno di un trasportino. Durante il trasporto verso l’aereo il cane fuggiva e non
era stato più possibile recuperarlo.
La passeggera chiedeva, pertanto, un risarcimento pari a 5000 euro per il danno
morale subito a causa della perdita del suo cane. Il vettore aereo operante il volo
riconosceva la sua responsabilità per la perdita dell’animale ma entro il limite
risarcitorio previsto per i bagagli consegnati ai sensi dell’art. 22, par. 2, convenzione
di Montreal 1999.
Il giudice spagnolo che esaminava la domanda si rivolgeva alla Corte di giustizia UE
sollevando la questione relativa all’esclusione di un animale da compagnia dalla
nozione di «bagagli», anche alla luce dell’art. 13 TFUE che dispone di considerare gli
animali come «esseri senzienti».
La conclusione della Corte, che equipara gli animali da compagnia ai «bagagli»,
muove dalla considerazione che tali animali, non potendo essere compresi nella
nozione di «persona» (riservata ai passeggeri “umani”), né tantomeno in quella di
merci, rientra necessariamente, in via residuale, in quella onnicomprensiva di
«bagagli» di cui all’art. 17, par. 4, convenzione di Montreal 1999. Ne consegue che il
regime di responsabilità per la perdita dell’animale è quello previsto dall’art. 17, par.
2, ed è soggetto ai limiti risarcitori di cui all’art. 22, par. 2, della medesima
convenzione.
La Corte, evidenzia, inoltre, l’opportunità di un passeggero, che ritenga inadeguato il
limite risarcitorio relativo al proprio bagaglio, di effettuare al check-in la
dichiarazione speciale di interesse alla consegna alla destinazione che consente di
fissare un limite più elevato del risarcimento (dietro pagamento di un’eventuale tassa
supplementare). In mancanza di tale dichiarazione, i giudici unionali rammentano,
peraltro, che il limite risarcitorio del vettore aereo per la perdita di bagagli ai sensi
della convenzione di Montreal 1999 copre sia i danni materiali che i danni morali.
In conclusione la Corte di giustizia UE ha ritenuto che la tutela del benessere degli
animali, che pur costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto
dall’Unione europea, non impedisce che essi possano essere trasportati come bagagli
e che siano considerati come tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro
perdita «a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano
pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto».