Tabella Unica Nazionale e liquidazione del danno biologico: il Supremo Collegio fa chiarezza
Con la sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 la Suprema Corte di cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025, sancendo un importante principio di diritto in materia di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro occorso prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) – adottata con il d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, di cui all’art. 138 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) – o scaturente da fattispecie diverse dalla responsabilità civile da circolazione stradale e sanitaria.
Il Tribunale di Milano ha posto la questione circa l’individuazione del criterio applicabile alla liquidazione di un danno alla salute superiore al 9% in ipotesi di sinistro stradale verificatosi prima del 5 marzo 2025, occorrendo determinare se andassero applicate le Tabelle di Milano oppure retroattivamente la T.U.N. L’adozione dell’uno o dell’altro criterio ha ricadute significative, conducendo a quantificazioni del risarcimento sensibilmente divergenti. Il giudice rimettente, inoltre, sottolineava come la tematica non potesse ritenersi risolta alla luce della sentenza della Corte di cassazione 29 aprile 2025 n. 11319, che aveva prospettato soltanto in un obiter dictum la possibilità di un utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori idonei ad assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi imposta dall’art. 1226 c.c.
La Corte di cassazione ha risposto al quesito del Tribunale di Milano affermando l’applicabilità generalizzata in via indiretta della T.U.N., superando così i due orientamenti formatisi nella prassi.
È la natura intrinsecamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale a consentire al giudice di avvalersi dei parametri dettati dalla T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento. La T.U.N., pertanto, può essere utilizzata con efficacia generalizzata in via indiretta, quale strumento per concretizzare il potere di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche rispetto a fatti lesivi antecedenti la sua entrata in vigore e per illeciti diversi da quelli riconducibili alla circolazione di veicoli e natanti o alla malpractice sanitaria.
In ragione del ruolo di parametro elettivo attribuito alla T.U.N. nella liquidazione equitativa del danno biologico, nel caso in cui il giudice intenda discostarsene sarà tenuto a motivare puntualmente le circostanze peculiari del caso concreto suscettibili di fondare ragionevolmente tale scostamento.
La pronuncia rappresenta un nuovo passo verso il superamento della centralità delle tabelle pretorie (in primo luogo Milano, ma anche Roma e Venezia), che, sebbene di ampia applicazione, sono destinate a essere sostituite, almeno per quanto riguarda il danno biologico, da un sistema legale suscettibile di offrire maggiori garanzie in termini di equità e uniformità applicativa sul territorio nazionale nonché di ridimensionare il margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale.