Trasporto aereo, condannate definitivamente le compagnie aeree per il cartello dei sovraprezzi
Dopo una lunga controversia legale iniziata nel 2010, con tredici sentenze dello stesso tenore emesse nel mese di febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto i ricorsi di altrettante compagnie aeree contro le decisioni adottate nel 2017 dalla Commissione Europea, che aveva accertato, tra il 1999 e il 2006, una condotta coordinata nella determinazione dei sovrapprezzi per carburante e sicurezza, nonché il rifiuto di pagare commissioni su tali sovrapprezzi, per cui aveva inflitto elevate sanzioni pecuniarie alle compagnie stesse, oltre a chiarire, ribadendola, la competenza dell’UE in tema di definizione e applicazione della normativa disciplinante i servizi di trasporto aereo.
In particolare, la Corte ha rilevato che le condotte delle compagnie avevano violato l’art. 101 del Tfue, l’art. 53 dell’Accordo See e l’art. 8 dell’Accordo sul trasporto aereo Ce-Svizzera.
Con le decisioni adottate la Corte di Giustizia, in via preliminare, ha confermato la competenza della Commissione Europea a sanzionare le intese, pregiudizievoli alla concorrenza, sui servizi di trasporto aereo di merci in partenza da Paesi terzi e diretti verso l’Unione o lo Spazio economico europeo (merci in entrata). La Commissione, infatti, ha la possibilità di constatare e sanzionare condotte attuate anche al di fuori dell’UE quando essere producono effetti prevedibili, immediati e sostanziale nel See.
In secondo luogo, la Corte di Giustizia ha confermato le decisioni adottate dalla Commissione Europea sottolineando che le varie condotte tenute dalle compagnie aeree dovessero essere qualificate come infrazione unica e continuata, integrando una palese violazione delle regole sulla concorrenza. I servizi coinvolti nel cartello, infatti, consistevano nell’organizzazione del trasporto di beni e potevano includere anche attività quali lo sdoganamento, lo stoccaggio ovvero servizi di assistenza a terra; scopo dell’intesa era trovare un accordo su una strategia tariffaria comune che consentisse di far fronte al rischio di una diminuzione degli utili, nonché di raggiungere un patto tra diversi spedizionieri internazionali sull’applicazione di un coefficiente di adeguamento temporaneo dei prezzi.
Infine, a fronte delle argomentazioni delle compagnie aeree, che avevano invocato la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione nei confronti di determinate condotte, la Corte ha precisato che l’eventuale decorso del termine di prescrizione di tale potere deve essere sempre e comunque sollevato dalle parti interessate che, in precedenza, avevano omesso di effettuare la relativa contestazione.
Le sentenze del 2026 della Corte di Giustizia, sul piano del diritto antitrust europeo, confermando le sanzioni nei confronti delle compagnie coinvolte hanno rimarcato, da un lato, il potere della Commissione Europea di intervenire nei confronti di cartelli globali nel trasporto aereo basandosi sugli effetti nel See e, dall’altro, hanno ribadito che eventuali patti sui sovrapprezzi concordati tra concorrenti rientrano nella categoria delle c.d. restrizioni per oggetto, riducendo lo spazio per difese fondate su presunti benefici commerciali e concretizzandosi in accordi tra impese dannosi per la concorrenza, rispetto ai quali non necessita la dimostrazione dei concreti e conseguenti effetti pregiudizievoli sul mercato globale, con la conseguenza che tali condotte risultano sempre e comunque sanzionabili.