Trasporto passeggeri, controlli su strada: validi anche i documenti in formato digitale.
Con Circolare emanata in data 18 aprile 2025, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha stabilito che i conducenti di autobus e di altri mezzi adibiti al trasporto di persone possono presentare i documenti richiesti durante i controlli stradali, compresa la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di lavoro tra conducente e impresa di trasporto, anche in formato digitale.
L’obiettivo della Circolare è quello di ridurre i tempi di fermo, alleggerire gli oneri per le imprese di trasporto e garantire uniformità di prassi in tutto il territorio nazionale, semplificando le procedure di controllo sia per i conducenti dei mezzi, che non saranno più obbligati a portare con sé i documenti cartacei, sia per gli agenti accertatori, che potranno verificare l’esistenza e la validità dei documenti digitali tramite il sistema ANAG (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), così come previsto dall’art. 226 del codice della strada. In questa banca dati, completamente informatizzata e costantemente aggiornata, compaiono, come previsto dallo stesso art. 226 c.d.s., non solo le informazioni relative al rilascio della patente, ma anche quelle concernenti i rinnovi, le sospensioni, le revoche e le decurtazioni di punti.
Da un punto di vista operativo, durante i controlli stradali, i conducenti potranno esibire la patente digitale e/o la dichiarazione attestante il rapporto di lavoro attraverso il loro dispositivo mobile.
A tal fine, tuttavia, non sarà sufficiente mostrare l’immagine riprodotta del documento, ma sarà necessario scaricare preventivamente l’applicazione IO (la piattaforma del Governo italiano che riunisce in un unico punto di accesso i servizi della PA) e successivamente inserire in un wallet (o portafoglio elettronico) la propria patente o la dichiarazione sostitutiva.
Il documento dovrà tuttavia rispettare i requisiti previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalle linee guida dell’AGID.
Ciò implica che, per essere valido, il documento digitale deve contenere una firma digitale o deve essere realizzato in modo da garantirne sicurezza, integrità, immodificabilità e una chiara attribuzione al suo autore.
Un aspetto pratico, niente affatto scontato, riguarda il caso di contestazione di violazioni che comportino il ritiro immediato della patente; in tali casi, infatti, l’organo accertatore dovrà richiedere al conducente la consegna del documento fisico, ove in suo possesso.
Nonostante l’esibizione della patente digitale sia considerata valida agli effetti dell’art. 180, comma 1, c.d.s., il ritiro materiale della stessa risulta, infatti, impossibile per evidenti motivi.
Sul punto, lo stesso Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Polizia Stradale – ha emanato la Circolare n. 32079 del 22 ottobre 2024 per fornire agli operatori le istruzioni necessarie ai fini del ritiro della patente digitale, stabilendo che per essa il ritiro materiale risulta inattuabile.
In tali ipotesi, ove il conducente abbia con sé anche la patente cartacea, dovrà consegnarla subito agli agenti; in caso contrario, il ritiro della patente verrà comunque disposto in maniera virtuale, mediante l’inserimento dell’annotazione nell’archivio nazionale delle patenti e nella banca dati interforze, accessibile a tutte le Forze di polizia, in modo che l’informazione concernente l’avvenuto ritiro sia immediatamente disponibile anche ad altri operatori in caso di successivi controlli su strada.