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TUTELA DEL PASSEGGERO E INCONVENIENTI DEL TRASPORTO, IL RUOLO TRAINANTE DELLA NORMATIVA EUROUNITARIA

Giandomenico Milillo 04 luglio 2025

Si è tenuto a Trieste il 23 maggio 2025, presso la Sala Alessi del Circolo della Stampa di Trieste, il Convegno intitolato “Tutela del passeggero e inconvenienti del trasporto, il ruolo trainante della normativa eurounitaria”, organizzato dalla Sezione Friuli Venezia-Giulia dell’Unione Avvocati Europei (UAE) in collaborazione con la Commissione di Diritto dei Trasporti dell’Union Des Avocats Européens, insignito del prezioso patrocinio di Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Trieste.

In qualità di Presidente della Delegazione F.V.G. dell’Unione Avvocati Europei, l’avv. Alessia Sialino ha presentato l’evento formativo sottolineando la centralità del diritto un tempo comunitario ed ora eurounitario quale fonte normativa cruciale per la salvaguardia del principio di libera circolazione delle persone (e delle merci) e che oggi promuove con determinazione la piena tutela del passeggero in campo aereo, marittimo, stradale e ferroviario, prospettiva senz’altro avvalorata dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea. L’avv. Sialino ha perciò esordito: “Quali problemi possono, tuttavia, sorgere dalla libera circolazione?” Muovendo da questo interrogativo, si è dato avvio all’evento.

Sono seguiti i saluti istituzionali dell’avv. Bruno Telchini, coordinatore delle Commissioni e Delegazioni dell’Unione Avvocati Europei, che ha ripercorso, da un punto di vista storico, la crescente rilevanza del diritto dei trasporti in ottica europea e globale, del Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trieste avv. Andrea Melon e del Presidente dell’AIGA Trieste avv. Achille D’Alessandro che hanno rammentato la costante e ricorrente necessità di formarsi e di specializzarsi del buon avvocato.

È quindi intervenuto il moderatore del Convegno, il prof. avv. Alfredo Antonini (Ordinario di Diritto dei Trasporti presso l’Università di Udine), che, dopo i consueti ringraziamenti a istituzioni, maestri ed allievi, ha rimarcato come il diritto eurounitario debba esser propriamente considerato per i suoi aspetti rudimentali riferiti alle istituzioni europee e per le fonti normative, mentre per le singole materie o aree dell’ordinamento (fra cui il diritto dei trasporti) non ha senso distinguere a seconda che ciascuna di esse sia “europea” o nazionale. Infatti, la normativa eurounitaria e quella nazionale si integrano secondo il rapporto di gerarchia fra le relative fonti; di conseguenza, parleremo senz’altro di “diritto dei trasporti” lasciando in disparte l’espressione “diritto europeo dei trasporti”, nella consapevolezza che la normativa europea riferita ad esso ne costituisce parte sostanziale.

Egli ha quindi ripercorso alcuni momenti cruciali dello sviluppo della normativa europea, ricordando le conseguenze della liberalizzazione del settore aeronautico e l’impatto che quest’ultima ha avuto in un’ottica propulsiva di protezione del passeggero in tutti i settori del trasporto.

Prima di cedere la parola ai relatori, ha richiamato l’attenzione sull’importanza della precisione terminologica nel linguaggio giuridico, prendendo le mosse dal concetto di “compensation” di cui al Regolamento (CE) 261/2004 e a numerose altre fonti normative dell’Unione europea. Ha evidenziato come tale termine sia stato, anche in fonti ufficiali, tradotto in maniera inappropriata come “compensazione pecuniaria”, generando un equivoco concettuale, atteso che esso non presenta alcuna corrispondenza con l’istituto civilistico della compensazione.

Prof. Avv. Simone Vernizzi: “Negato imbarco, cancellazione e ritardo nel trasporto aereo

La prima relazione è stata tenuta dal prof. avv. Simone Vernizzi (Ordinario di Diritto dei Trasporti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia), il quale ha introdotto e approfondito la tematica del negato imbarco, del ritardo e della cancellazione del volo. L’intervento ha preso avvio da un’analisi delle pratiche più risalenti di overbooking, disciplinate a livello negoziale dalle compagnie aeree e poi istituzionalizzate dal Regolamento (CEE) n. 295/1991, per poi soffermarsi sulla analisi delle pertinenti previsioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, quale quadro normativo di riferimento per la tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, ponendo in evidenza il duplice profilo dell’ampliamento dell’obbligo di protezione del vettore aereo e dell’imputabilità al vettore degli eventi patologici in questione e soffermandosi altresì sui rapporti tra lo strumento in oggetto e le pertinenti previsioni della Convenzione di Montreal 1999.

La relazione si è conclusa con un richiamo alla giurisprudenza più rilevante elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché con l’illustrazione delle articolate – e talvolta farraginose – procedure previste per il passeggero al fine di ottenere un’effettiva tutela, la quale risulta, in concreto, non di rado compromessa o comunque significativamente ostacolata tanto dalle procedure stesse, quanto da agenzie intermediatrici che subordinano gli interessi del passeggero danneggiato alle proprie esigenze di carattere meramente economico.

Prof. Avv. Daniele Casciano: “Cancellazione e ritardo nel trasporto marittimo

È stato quindi il momento del prof. avv. Daniele Casciano (Associato di Diritto dei Trasporti presso l’Università di Udine) che si è occupato del tema della cancellazione e del ritardo nel trasporto marittimo di passeggeri.

Dopo aver offerto, in funzione introduttiva, una sintetica ricostruzione della normativa eurounitaria concernente la tutela del passeggero nel quadro del trasporto marittimo, contenuta rispettivamente nel Regolamento (CE) 392/2009 con riferimento alla responsabilità del vettore marittimo e nel Regolamento (CE) 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne, il relatore si è soffermato su quest’ultimo Regolamento, delineandone, in primo luogo, l’ambito di applicazione, sia sul piano oggettivo, in relazione alla tipologia di servizi ricadenti oggetto della disciplina in discussione, che su quello soggettivo, con riguardo alle categorie di soggetti obbligati.

Il prof. Casciano ha quindi ricostruito il regime normativo previsto dal suddetto Regolamento per i casi di cancellazione e ritardo, con particolare riguardo alle tutele riconosciute in favore del passeggero sotto i profili del diritto all’assistenza, al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto, e alla cosiddetta compensazione economica parametrata in misura percentuale sul prezzo del biglietto.

Dopo un’analisi approfondita dei suddetti istituti, il prof. Casciano ha quindi esaminato l’impatto sul tema trattato della pronuncia C-570/19 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in ragione delle diverse questioni in essa affrontate aventi rilevanza sul piano interpretativo e applicativo del Regolamento (CE) 1177/2010, soffermandosi, in particolare, sulle importanti indicazioni che dalla stessa emergono con riferimento ai presupposti del diritto del passeggero alla compensation nonché alla definizione del concetto di “circostanze straordinarie”.

Prof. Avv. Cristina Pozzi: “Assistenza ai passeggeri con disabilità

L’evento formativo è proseguito con la relazione della prof. avv. Cristina Pozzi (Docente a contratto di Diritto dei Trasporti presso l’Università di Parma), la quale ha introdotto il tema della disabilità nell’ambito della disciplina del trasporto.

Dopo aver chiarito la distinzione concettuale e normativa tra passeggeri disabili e passeggeri a mobilità ridotta, la relatrice ha sottolineato l’avanzato livello di tutela riconosciuto a tali soggetti dal diritto aeronautico. In questo settore, infatti, la normativa europea si pone come modello di riferimento per la promozione di un sistema di trasporto maggiormente inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali dei passeggeri.

In particolare, è stato approfondito il Regolamento (CE) 1107/2006, che rappresenta il principale strumento normativo in materia, prevedendo misure di assistenza gratuita (o comunque non soggetta a sovrapprezzi) a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, nonché un regime sanzionatorio in caso di inadempimento da parte dei vettori aerei.

In conclusione, la prof. Pozzi ha richiamato l’attenzione sulla Comunicazione della Commissione europea C/2024/5992, che riveste un ruolo centrale nell’offrire un’interpretazione autentica ed estensiva del citato Regolamento, contribuendo a garantirne una più efficace applicazione a livello degli Stati membri.

Prof. Avv. Fiorenza Prada: “Determinazione della compensation, contemperamento degli interessi delle parti e profili propositivi

L’ultima relazione del convegno è stata tenuta dalla prof. avv. Fiorenza Prada (Associata di Diritto della Navigazione presso l’Università degli Studi di Macerata) e ha riguardato il tema della compensation prevista dall’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) 261/2004.

Dopo un sintetico richiamo alle tutele previste in favore del passeggero aereo in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato – quali l’assistenza, il diritto all’informazione, la possibilità di trasporto alternativo e il rimborso – la relatrice ha concentrato l’attenzione sull’istituto eurounitario della compensation. In particolare, ne ha analizzato le modalità di determinazione, fondate esclusivamente sulla lunghezza del volo calcolata secondo la rotta ortodromica, e la qualificazione giuridica, esaminando i principali orientamenti dottrinali al riguardo. In tal senso, in dottrina si riscontra, da un lato, chi riconduce la compensation a un vero e proprio risarcimento derivante dall’inadempimento contrattuale del vettore; dall’altro, chi ne sottolinea la natura mista, a metà tra indennizzo e risarcimento; e infine, chi la interpreta come una clausola penale imposta ex lege a tutela del passeggero. La prof.ssa Prada ha inoltre illustrato le ipotesi che consentono al vettore aereo di sottrarsi all’obbligo di corresponsione della compensation, come nei casi di circostanze eccezionali.

L’intervento – e con esso l’intero convegno – si è concluso con un’interessante osservazione critica formulata dalla relatrice, la quale ha posto in luce l’asimmetria esistente tra il regime della compensation nel trasporto aereo e le tutele economiche previste nei settori ferroviario e marittimo. A differenza di queste ultime, infatti, l’”indennizzo” di cui al Regolamento (CE) 261/2004 non è commisurato al prezzo del biglietto, con la conseguenza che, in alcuni casi, può risultare eccessivamente oneroso per il vettore, determinando addirittura un ingiustificato arricchimento del passeggero che ha subito la cancellazione o il ritardo del volo.